Lo slittamento della scadenza, tra l’altro, allinea il termine a quello previsto per le risposte degli operatori agli esiti emersi a seguito della complessa migrazione dei dati. Riportiamo il testo del Provvedimento.

Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa all’anno 2015
1.1 Il termine dei 90 giorni previsto dalla lettera a) del punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015, in scadenza al 30 giugno 2016 relativamente alla comunicazione integrativa annuale del 2015, è prorogato al 29 luglio 2016, con conseguente allineamento alla stessa data dei correlati termini previsti in allegato 1.
2. Aggiornamento degli allegati tecnici
2.1 Gli allegati 1 e 3 al presente provvedimento sostituiscono integralmente, conservando identica numerazione, gli allegati 1 e 3 al provvedimento del 25 gennaio 2016.
2.2 Eventuali aggiornamenti agli allegati tecnici al provvedimento 25 gennaio 2016, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni, saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Con il passaggio al tracciato unico si è reso necessario costituire il nuovo archivio dei rapporti su cui sono stati migrati i rapporti comunicati fino al 31 dicembre 2015. Il risultato della complessa operazione di migrazione è stato comunicato agli operatori finanziari con l’invio di esiti a cui potrà essere data risposta entro il 29 luglio 2016.
Il presente provvedimento proroga il termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa all’anno 2015 al fine di consentire l’acquisizione delle comunicazioni dei saldi 2015 unicamente attraverso invio ordinario di tipo 3 (saldi annuali) anche in relazione ad eventuali posizioni da sanare a seguito di ricezione degli esiti di migrazione.
La proroga viene altresì disposta al fine di conseguire, attraverso un allineamento delle scadenze, una migliore gestione, da parte degli operatori finanziari, degli esiti di elaborazione anche alla luce dell’aggiornamento dei documenti tecnici, allegati n. 1 e n. 3 al provvedimento del 25 gennaio 2016.
Tali aggiornamenti, apportati in base alle segnalazioni pervenute dagli operatori finanziari, alle quali è stato già dato riscontro attraverso le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, hanno una funzione meramente esplicativa e non contemplano modifiche né al tracciato record né alle modalità di invio.
Il presente provvedimento dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito internet, con relativa comunicazione alle associazioni di categoria dei soggetti destinatari, di eventuali successivi aggiornamenti, di natura non innovativa, agli allegati tecnici al provvedimento 25 gennaio 2016 per il miglioramento tecnico delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni. Tale modalità semplificata di pubblicazione ha il fine di accelerare il processo di messa a disposizione degli Operatori Finanziari della documentazione ausiliaria alla predisposizione e invio della comunicazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate