In quante rate si possono pagare le somme derivanti dai controlli dell’Agenzia, quali sono i termini dei versamenti e come vanno calcolati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. Con la circolare n. 17/E, l’Agenzia pubblica una guida sui versamenti post controlli fiscali e fornisce una bussola per permettere ai contribuenti di orientarsi nei casi di pagamenti a rate o in unica soluzione e non cadere in errore. Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia illustra gli effetti e chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli.

Di seguito sono sintetizzate le novità normative più significative elencate nella circolare

Pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni

Numero di rate

È stato innalzato il numero di rate per debiti fino a cinquemila euro – massimo 8 rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo

Pagamenti a seguito di accertamenti con adesione

Numero di rate

È stato ampliato il numero di rate per debiti sopra i cinquantamila euro – massimo 16 rate (prima erano 12) trimestrali di pari importo

Termini di versamento delle rate

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre (precedentemente il termine variava in funzione della data del primo versamento)

Interessi

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (al tasso legale) calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento (precedentemente detti interessi erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).

Pagamenti a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione

È stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina) e agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo (art. 72 d. P.R. 131/86) con riferimento all’imposta di registro nonché agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione (art. 51 d. lgs n. 346/90)

Pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione

Le novità relative al numero e ai termini di versamento delle rate in materia di accertamento con adesione valgono anche per le conciliazioni giudiziali e gli accordi di mediazione

Sanzione in caso di decadenza dalla rateazione

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza rata successiva, la sanzione di cui all’art. 13 d. lgs. n. 471/97 è stata ridotta al 45% (prima era del 60% ), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;

Pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

L’art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come riformulato dall’art. 7 del Dlgs n. 159/2015, disciplina il pagamento rateale dell’imposta liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 346 del 1990 secondo modalità speculari a quelle previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a seguito della comunicazione degli esiti.

Rateazione

La possibilità di pagare a rate è ammessa soltanto quando l’importo relativo all’imposta liquidata non è inferiore a mille euro.

In ogni caso il contribuente deve pagare almeno il 20 per cento dell’imposta liquidata e rateizzare il debito residuo (fino all’80% in base alla scelta del contribuente)

Numero di rate

Fino a ventimila euro, il debito rimanente può essere dilazionato in 8 rate trimestrali

Sopra i ventimila euro, il debito rimanente può essere pagato in un numero massimo di 12 rate trimestrali

Termine generale

Entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione va versato almeno il 20 per cento dell’imposta liquidata

Termini di versamento delle rate

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

Interessi

Gli interessi di rateazione si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell’imposta dovuta

Garanzie

Per accedere alla rateazione i contribuenti non devono più prestare garanzie

Lieve inadempimento

Fermo restando che i contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione, grazie alle nuove norme, la rateazione è salva anche nel caso in cui i contribuenti versano una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3 per cento del totale e comunque per un importo non superiore ai diecimila euro, oppure nel caso in cui la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. La circolare spiega cosa il contribuente deve fare in questi casi (versamento carente o tardivo) per ravvedersi ed evitare così l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 29 aprile 2016