E’ stato finalmente pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13352/2016 che contiene le modifiche ed integrazioni al precedente provvedimento del 10 febbraio 2015, differendo i termini dell’integrativa annuale al 31 Marzo 2016 e le comunicazioni dei rapporti mensili di gennaio e Febbraio 2016 al 30 Aprile prossimo. Riportiamo una stralcio del testo tralasciandone i riferimenti normativi. A tal proposito, lo Studio Scirpoli parteciperà al prossimo convegno organizzato dal Gruppo MIT che si terrà a MONTECATINI TERME il 19 FEBBRAIO 2016 al PALAZZO DEI CONGRESSI (maggiori info qui) in cui si dibatterà, tra l’altro, su:
- ANAGRAFE RAPPORTI 2016: Nuove Modalità invio dati a partire dal 2016 e nuove informazioni da comunicare
- FATCA: Le categorie sottoposte agli obblighi e i dati da comunicare all’Agenzia Entrate (IRS) degli Stati Uniti
- OCSE / CRS: Le categorie sottoposte agli obblighi e i dati da comunicare agli Stati esteri che hanno sottoscritto l’accordo OCSE
- Monitoraggio Fiscale: I soggetti Obbligati
- CBC REPORT: I dati da comunicare da parte delle multinazionali in base alla Legge 208/2015 art. 1 c. 145 (Legge di Stabilità 2015)
Parteciperanno all’evento: VINCENZO ERRICO / LUIGI STEFANUCCI / GIUSEPPE TONETTI Funzionari Direzione Centrale Agenzia delle Entrate * / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate, PAOLO LIVI Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT, ROBERTO PETROCCHI Senior Consultant Gruppo MIT.
Per maggio info o consulenza specifica sull’adempimento contattare il Dott. Michele Scirpoli, Studio Scirpoli & Co. al numero 011.9604500 o tramite email info@studioscirpoli.com
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13352/2016
- 1. Aggiornamento delle specifiche tecniche ed integrazione delle istruzioni
- 1.1 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 devono essere effettuate avvalendosi delle istruzioni riportate nell’allegato n. 1 (Modalità di compilazione Anagrafe Rapporti Tracciato Unico) al presente provvedimento.
- 1.2 La comunicazione integrativa annuale relativa all’anno 2015 deve essere effettuata in base al tracciato record allegato n. 2 al presente provvedimento secondo le modalità descritte nel documento tecnico allegato n. 3 al presente provvedimento.
- 1.3 Per la restituzione degli esiti della trasmissione è utilizzato il tracciato record allegato n. 4 al presente provvedimento.
- 1.4 I suddetti allegati fanno parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10 febbraio 2015.
- 2. Termini per l’invio delle comunicazioni
- 2.1.Il termine per l’invio della comunicazione integrativa annuale per l’anno 2015 è stabilito al 31 marzo 2016.
- 2.2.Il termine per l’invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016. Entro tali termini tale invio è considerato comunicazione ordinaria.
- 3. Invii nei termini di comunicazioni parziali
- 3.1. Non costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione.
- 4. Modifiche al provvedimento del 10 febbraio 2015
- 4.1. Il punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 è così sostituito: “6.1 Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti: a) non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria; b) le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).”.
- 5. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del 25 marzo 2013
- 5.1 Il punto 7.1 del provvedimento del 25 marzo 2013 è sostituito dal seguente: “7.1 L’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell’elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati: a) l’identificativo del file attribuito dall’utente; b) il protocollo attribuito al file. In caso di utilizzo del canale FTP, è considerato presentato nei termini un file rilevato entro i venti minuti dopo la mezzanotte del giorno di scadenza.”
- 6. Correzioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche
- 6.1 Eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Il provvedimento del 10 febbraio 2015 ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2016, un nuovo tracciato che va ad unificare i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all’Archivio dei rapporti finanziari. Il presente provvedimento, al punto 1, dispone la pubblicazione della versione aggiornata del documento di istruzioni dettagliate sulle regole a cui attenersi nella compilazione del tracciato (allegato. n. 1), del tracciato unificato (allegato n. 2) nonché del tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l’invio, delle ricevute (allegato n. 4). Inoltre, si riconduce esplicitamente la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti relativa all’anno 2015 tra le comunicazioni da inviare con il tracciato unico e secondo le modalità di predisposizione degli archivi e successiva trasmissione descritte nel documento tecnico di cui in allegato n. 3. Gli allegati del presente provvedimento sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10 febbraio 2015. Al punto 2, in considerazione dei contemporanei adempimenti previsti a carico dei soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari, il presente provvedimento stabilisce, per la comunicazione integrativa annuale 2015, il differimento del termine al 31 marzo 2016, nonché per le comunicazioni mensili di gennaio 2016 e di febbraio 2016 il differimento del termine al 30 aprile 2016. Il rispetto di tale termine consente, eccezionalmente, un invio ordinario di una comunicazione mensile relativa al un mese anteriore al mese precedente. Al punto 3 si esplicita che non è considerato adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio parziale delle informazioni, ancorché effettuato nei termini previsti. Al punto 4 viene riformulato il punto 6.1 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, esplicitando, ai fini del consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti le modalità di comunicazione della variazione dei dati integrativi annuali già comunicati nonché delle variazioni intervenute nel mese rispetto alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, ad esclusione del tipo rapporto e delle date di inizio e fine rapporto. Al punto 5 viene indicato il riferimento temporale utile a determinare il rispetto dei termini di scadenza nel caso di utilizzo del canale FTP, specifica necessaria per le caratteristiche tecnologiche del canale di trasmissione. Al punto 6 sono previste le modalità di pubblicazione di eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche.
Fonte: Agenzia delle Entrate